Obbligo del CIN e sanzioni per le case vacanze in Italia e cosa si rischia in Sicilia
Chi affitta senza CIN rischia da 800 a 8.000 €. Se il CIN manca nell'annuncio, la sanzione va da 500 a 5.000 € per unità e l'annuncio viene rimosso. Rilevatori di gas/CO o estintori mancanti costano da 600 a 6.000 € per violazione. In Sicilia il cartello mancante ha una sanzione propria.
Di Oskar Golde Normativa aggiornata a novembre 2026 Ultima verifica:
Cosa si rischia se manca il CIN
Chi affitta una struttura senza CIN rischia una sanzione da 800 a 8.000 €, in relazione alle dimensioni della struttura (art. 13-ter, comma 9, primo periodo, D.L. 145/2023) 1. La stessa legge disciplina altre tre violazioni, tutte nel comma 9. In Sicilia la normativa regionale sostituisce la sanzione statale per un solo caso, il cartello mancante sullo stabile. Controlli e sanzioni spettano al Comune. Come si ottiene il CIN lo spiega Come richiedere il CIN per la casa vacanze in Sicilia: passo dopo passo, con e senza SPID, che cos'è e chi deve averlo CIN per le case vacanze in Italia: chi lo deve avere, dove va indicato e cosa si aggiunge in Sicilia.
Le sanzioni in sintesi
| Violazione | Obbligo | Sanzione ai sensi del comma 9 |
|---|---|---|
| Locazione senza CIN | commi 1-3 | primo periodo: da 800 a 8.000 €, in relazione alle dimensioni |
| CIN non esposto all'esterno dello stabile o non indicato in un annuncio | comma 6 | secondo periodo: da 500 a 5.000 € per unità, in relazione alle dimensioni, e immediata rimozione dell'annuncio irregolare |
| Rilevatori di gas/CO o estintori portatili mancanti | comma 7, secondo periodo | terzo periodo: da 600 a 6.000 € per ciascuna violazione accertata |
| Locazione in forma imprenditoriale senza SCIA | comma 8 | quarto periodo: da 2.000 a 10.000 €, in relazione alle dimensioni |
Per la locazione in forma imprenditoriale il comma 7, primo periodo, richiede inoltre la sicurezza degli impianti prescritta. Valgono le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile 1.
Sicilia: cosa sostituisce la norma regionale e cosa no
Secondo l'art. 13-ter, comma 10, le sanzioni del comma 9 non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale 1. L'art. 38, comma 5, della L.R. 6/2025 sanziona in Sicilia un solo fatto: il CIN non indicato nell'insegna o non esposto all'esterno dello stabile. La sanzione va da 500 a 2.500 €, raddoppiata in caso di reiterazione nei due anni successivi (comma 9) 2. La norma non menziona né gli annunci né i siti web né intermediari e portali 2.
Per la Sicilia ne deriva:
- Se il CIN manca sullo stabile, vale la sanzione regionale da 500 a 2.500 €.
- Se manca in un annuncio, resta la sanzione statale da 500 a 5.000 € per unità, e l'annuncio viene rimosso.
- Chi affitta senza alcun CIN paga secondo la sanzione statale da 800 a 8.000 €. Il diritto regionale non conosce la fattispecie «senza CIN».
- Per intermediari e portali vale solo la regola statale. L'art. 38, comma 5, si rivolge a titolare, gestore e legale rappresentante della struttura 2.
Anche il CIR regionale ha la sua sanzione. Secondo l'art. 7 del D.A. 1783/2022 deve comparire in tutti gli annunci. La violazione costa da 500 a 5.000 € ai sensi dell'art. 9, raddoppiata in caso di reiterazione 3. Questa sanzione si aggiunge a quella per il CIN, perché riguarda un altro codice. Come i Comuni interpretino «lo stesso fatto» nei singoli casi non è stato chiarito. Nel dubbio, calcoli con la sanzione più alta.
Chi controlla
Secondo l'art. 13-ter, comma 11, controlli e sanzioni spettano al Comune, che agisce tramite la Polizia locale con il procedimento della L. 689/1981. Gli esiti vanno anche all'Agenzia delle Entrate 1. Competente è quindi il Comune in cui si trova la Sua casa vacanze, non il Ministero.
Rilevatori di gas e CO, estintori: obbligo senza eccezioni nella legge
L'art. 13-ter, comma 7, secondo periodo, vale «in ogni caso, tutte le unità»: in ogni unità devono esserci rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti ed estintori portatili. I dispositivi devono essere visibili e raggiungibili, soprattutto vicino alla cucina e alle fonti di calore. Serve un estintore ogni 200 m² di superficie o frazione, e almeno uno per piano 1. Se manca qualcosa, la sanzione va da 600 a 6.000 € per ciascuna violazione accertata 1.
La legge non prevede eccezioni. L'art. 13-ter non prevede i rilevatori di fumo. Sono comunque consigliabili, ma la legge non li impone.
L'eccezione nelle FAQ del Ministero e i suoi limiti
La legge non prevede eccezioni per i rilevatori. Il Ministero ne indica una nelle sue FAQ. Secondo la FAQ 4.3, come la riporta Ufficio Commercio nella versione del 16.01.2026, i locatori sono esonerati dall'installazione dei rilevatori di gas e CO se l'unità non è dotata di impianto a gas e il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio è escluso con certezza 5. Le due condizioni devono ricorrere insieme.
In pratica resta solo una casa interamente elettrica: piano cottura elettrico o a induzione, pompa di calore o climatizzatore, nessun camino, nessuna stufa a legna o a pellet, nessun riscaldamento a gasolio. Il monossido di carbonio si forma in ogni combustione. Una bombola di gas alla cucina conta come impianto a gas.
I limiti di questa eccezione:
- Sta in una FAQ, non nella legge. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato le FAQ non sono fonte del diritto e non vincolano, ma orientano la condotta degli interessati 6.
- Il Comune che irroga la sanzione non è vincolato dalla FAQ, e nemmeno i giudici.
- Se un locatore possa invocare con successo la FAQ nel procedimento sanzionatorio non è stato deciso. Un argomento di affidamento è possibile, una tutela sicura no.
La strada sicura è quindi la dotazione, perché un dispositivo mancante può costare da 600 a 6.000 €.
Il termine del 30 dicembre 2026
In Sicilia il CIN si può anche perdere. Secondo l'art. 4 del D.A. 1920/2026, chi ha presentato la comunicazione secondo l'Allegato B entro il 30.06.2026 e deve ancora inviare documenti tecnici deve farlo «entro e non oltre il 30 dicembre 2026». Altrimenti rischia la cessazione della struttura e la revoca di CIR e CIN 4. Chi non rispetta il termine rischia di perdere entrambi i codici e con essi la possibilità di affittare. Verifichi per tempo quali documenti mancano.
Cosa fare ora
- Verifichi che annuncio e stabile riportino CIN e CIR.
- Verifichi che in ogni unità ci siano rilevatori di gas e CO ed estintori.
- Verifichi se deve documenti tecnici ai sensi del D.A. 1920/2026.
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Domande frequenti
Cosa succede se affitto la mia casa vacanze senza CIN?
Secondo l'art. 13-ter, comma 9, del D.L. 145/2023 si rischiano da 800 a 8.000 €, in relazione alle dimensioni della struttura. Controlli e sanzioni spettano al Comune, che agisce tramite la Polizia locale. In Sicilia si può inoltre rischiare la revoca di CIR e CIN, se i documenti tecnici dovuti non arrivano entro il 30.12.2026.
Quanto costa se il CIN manca nel mio annuncio?
Da 500 a 5.000 € per unità, e l'annuncio irregolare viene rimosso subito (art. 13-ter, comma 9, secondo periodo). Vale anche in Sicilia, perché la norma regionale sanziona solo il cartello mancante sullo stabile, con 500-2.500 €. Per intermediari e portali vale solo la regola statale.
Servono rilevatori di gas e CO se la casa non ha l'allacciamento al gas?
La legge non prevede eccezioni. Il Ministero ne indica una nella FAQ 4.3, ma solo senza impianto a gas e con rischio di rilasci di gas o CO escluso con certezza. La FAQ non è una norma di legge e non vincola il Comune né i giudici. La strada sicura è la dotazione.
Servono i rilevatori di fumo nella mia casa vacanze in Sicilia?
Per legge no, l'art. 13-ter non li menziona. Sono obbligatori i rilevatori di gas e CO e gli estintori portatili. I rilevatori di fumo restano comunque consigliabili come dotazione in più.
Quanti estintori servono in un appartamento per le vacanze?
Uno ogni 200 m² di superficie o frazione, almeno uno per piano. I dispositivi devono essere visibili e raggiungibili, soprattutto vicino a cucina e fonti di calore. Se manca un estintore, la sanzione va da 600 a 6.000 € per ciascuna violazione accertata.
Chi irroga la sanzione?
Il Comune in cui si trova la casa vacanze. Controlla tramite la Polizia locale con il procedimento della L. 689/1981 (art. 13-ter, comma 11). Gli esiti vanno anche all'Agenzia delle Entrate. Il Ministero del Turismo non irroga sanzioni.
Fonti
- 1 Art. 13-ter D.L. 18.10.2023 n. 145 (Normattiva) www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art13ter
- 2 L.R. Sicilia 25.02.2025 n. 6, art. 38 (ARS) w3.ars.sicilia.it/lex/L_2025_006.htm
- 3 D.A. n. 1783 del 27.07.2022, Regione Siciliana: Codice Identificativo Regionale (CIR) www.comune.terrasini.pa.it/wp-content/uploads/2024/05/D.A.-n.-1783-del-27.07.2022_firmato_.pdf
- 4 D.A. n. 1920 del 24.06.2026, Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/system/files/2026-06/D.%20A.%20n.%201920%20del%2024.06.2026__signed%28firmato%29.pdf
- 5 Ministero del Turismo, FAQ BDSR e CIN (FAQ 4.3, aggiornate al 16.01.2026), nella versione riportata da Ufficio Commercio www.ufficiocommercio.it/locazioni-turistiche-e-cin-il-ministero-aggiorna-le-faq/
- 6 Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.08.2023 n. 8065: le FAQ non vincolano ma orientano (Le Autonomie) leautonomie.it/faq-per-il-consiglio-di-stato-non-vincolano-ma-orientano/